Art. 6.

      1. Al personale reclutato ai sensi della presente legge sono attribuiti lo stato giuridico, le prerogative e le guarentigie spettanti ai magistrati di ruolo. Esso percepisce lo stipendio spettante ai magistrati di pari grado, con tutte le indennità previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria e i successivi miglioramenti.